Accesso civico

Non sono pervenute richieste di accesso civico

L’ accesso civico (semplice)

Che cos’è?

E’ il diritto riconosciuto a chiunque, dall’art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., di richiedere dati, informazioni e documenti per i quali è obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, e questa sia stata omessa in tutto o in parte.

Come si esercita? 
L’istanza può essere presentata da chiunque, non necessita di motivazione e può essere indirizzata alternativamente:

Al Responsabile del Settore competente per materia (individuato nella Mappa della Trasparenza). 
  
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) individuato nel Segretario Comunale. Allo stesso può anche essere inoltrata richiesta di riesame in caso di diniego o di mancata risposta da parte del Responsabile del Settore competente per materia.

L’istanza può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata, unitamente a copia di un documento di identità, con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo:  protocollo@comune.majano.ud.it
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.majano@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria
- direttamente pressol'Ufficio Protocollo del Comune


Procedura 
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza l’ufficio ricevente, in caso di accoglimento, provvede a pubblicare sul sito i dati e i documenti oggetto dell’istanza, dandone tempestiva comunicazione al richiedente unitamente all’indicazione della sezione del sito ove è stata inserita la pubblicazione (comunicazione collegamento ipertestuale). 
In caso di rigetto dell’istanza ne è data tempestiva comunicazione al richiedente

Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile del Settore ritardi o ometta la pubblicazione richiesta o comunque non dia risposta nei termini, il richiedente può rivolgersi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-RPCT utilizzando l’apposito modulo già predisposto.

Il RPCT verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede in merito e ne dà notizia al richiedente indicando la sezione del sito ove è stata inserita la pubblicazione.

In caso di rigetto dell’istanza di riesame ne è data tempestiva comunicazione al richiedente.

 

 

L’ accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

 

Che cos’è? E’ il diritto riconosciuto a chiunque, dall’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione sul sito. La finalità è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.


Come si esercita?
L’istanza può essere presentata da chiunque, non necessita di motivazione ed è indirizzata al Responsabile del Settore competente per materia  (individuato nella Mappa della Trasparenza). 

L’istanza può essere redatta sul  modulo appositamente predisposto e presentata, unitamente a copia di un documento di identità, con una delle seguenti modalità: 
- tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.majano.ud.it
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.majano@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria
- direttamente pressol'Ufficio Protocollo del Comune


Limiti ed esclusioni (art. 5 bis)
Il diritto di accesso generalizzato è escluso in presenza dei seguenti interessi:
Interessi pubblici: sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato, conduzione di indagini su reati e loro perseguimento, svolgimento di attività ispettive.
Interessi privati: protezione di dati personali in conformità alla normativa vigente, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica e/o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
E’ altresì escluso nei casi di segreto di stato e negli altri casi previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, comprese quelle previste dall’art. 24 c. 1 della L. 241/90.
Se l’esigenza di tutela dei sopraindicati interessi pubblici e/o privati è di carattere temporaneo l’accesso può essere semplicemente differito.


Procedura
Il termine di conclusione del procedimento di accesso civico è di trenta giorni, entro il quale l’ufficio ricevente deve emettere provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell’istanza. 
Ove l’ufficio rilevi che sussistono soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell’istanza di accesso e ad assegnare un termine (10 giorni) per presentare eventuale motivata opposizione. Il termine di conclusione del procedimento rimane in tal caso sospeso fino alla ricezione dell’eventuale opposizione dei controinteressati. 
In caso di rigetto dell’istanza ne è data tempestiva comunicazione al richiedente.


Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile del Settore rigetti totalmente o parzialmente l’istanza o comunque non dia risposta nei termini (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può rivolgersi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-RPCT utilizzando il modulo  appositamente predisposto.
Il RPCT decide nel merito con provvedimento motivato nel termine di venti giorni. 
Qualora l’istanza fosse stata rigettata o differita per questione attinente alla tutela dei dati personali, il RPCT può acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla acquisizione del parere suddetto.

 

Tutela del richiedente l’accesso civico


Contro le decisioni del Responsabile del Settore competente per materia e, in caso di richiesta di riesame, contro le decisioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-RPCT il richiedente può ricorrere al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza delle decisione.


Accesso documentale
Le due tipologie di accesso civico (semplice e generalizzato) non sostituiscono il diritto di accesso di cui all’art. 21 della L. 241/90 e s.m.i., c.d. “accesso documentale”, che è esercitabile da parte di soggetti portatori di un interesse diretto, concreto e attuale  corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e collegata al documento per il quale è richiesto  l’accesso.

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